15 luglio 2014

Fondi di solidarietà. Prorogata la sospensione del contributo ordinario

Stop al contributo ordinario dello 0,50% per il finanziamento dei Fondi di solidarietà

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Niente contributo ordinario per le imprese e lavoratori che aderiscono ai Fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. Infatti, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del Credito – con Deliberazione n. 98 del 24 giugno 2014 – ha disposto da gennaio a giugno 2014 la sospensione del suddetto contributo, pari allo 0,50%. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5969/2014.

Fondo di solidarietà – Stiamo parlando, in particolare, del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all’occupazione e alla riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, recapitato dal Ministero del Lavoro con il Decreto n.157/2000. Il fondo eroga prestazioni a favore dei lavoratori di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari. L’attività del fondo, consistente nell’erogazione di specifiche somme, è distinta in ordinaria e straordinaria. L’attività cosiddetta ordinaria consiste nel finanziamento di programmi formativi, di eventuali misure di contenimento della spesa derivanti da riduzioni collettive di orario (con conseguente riduzione di salario) e di erogazioni di somme riconducibili alla sospensione dell’attività lavorativa. Si tratta di tipologie di prestazioni di norma non utilizzate, assimilabili a Contratti di Solidarietà e a una sorta di CIG interna alla categoria. La prestazione utilizzata invece unicamente nel settore creditizio è quella straordinaria, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione. Al riguardo si rammenta, inoltre, che il Fondo di Solidarietà istituito presso l’INPS prevede un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Sospensione contributo ordinario - A talproposito, l’INPS rammenta che il Comitato amministratore del Fondo può sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento. Ciò detto, il Comitato per quest’anno ha nuovamente disposto la sospensione del contributo ordinario previsto, da gennaio a giugno 2014. Ne consegue, quindi, che per il periodo “gennaio-giugno 2014” la procedura di gestione dei flussi Uniemens continuerà a non richiedere il contributo di finanziamento al Fondo (codice M101) anche in presenza del codice di autorizzazione “3D”.
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