3 ottobre 2014

INAIL. Assegno di incollocabilità al rialzo

A decorrere dal 1° luglio 2014, l’assegno di incollocabilità passa da 253,04 euro a 255,90 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È stata rivalutata la prestazione per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2014 l’importo mensile dell'assegno di incollocabilità, così come indicato con la determina n. 84/2014 dell’INAIL, si attesta a 255,90 euro. L’aggiornamento è dovuto a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI intervenuto tra il 2012 e il 2013, pari al 1,13%. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 42/2014, chiarendo che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni con il pagamento del rateo di novembre 2014.

Assegno di incollocabilità –
Innanzitutto è bene ricordare che la prestazione spetta agli invalidi del lavoro di età non superiore ai 65 anni, per i quali non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria. È inoltre richiesto: un grado di inabilità, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL, secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, fino al 31 dicembre 2006; un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La rivalutazione - Le rendite erogate dall’INAIL hanno un duplice sistema di rivalutazione: il primo riguarda la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite che viene rivalutata, annualmente dal 1° luglio, in base dell'indice ISTAT; il secondo, invece, si applica se nell'anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione.
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