Premessa – Prestazioni sanitarie gratis per gli infortunati e tecnopatici. Infatti, qualora i medici dell’INAIL confermano che le prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psico-fisica degli assistiti siano necessarie, è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute. Lunga è la lista dei farmaci di cui si può ora chiedere il rimborso all’INAIL; in particolare, ad essere interessati sono i preparati e le specialità farmaceutiche utilizzati nelle seguenti macro categorie: chirurgia, ortopedia, oculistica, dermatologia, neurologia e psichiatria. Per aver diritto al rimborso spese, l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale e del codice ministeriale prodotto (necessario per risalire al nome commerciale del farmaco). A comunicarlo è l’INAIL con la circolare n. 62/2012 illustrando altresì le istruzioni operative per chiedere il rimborso.
T.U. sicurezza – Il regime di favore rivolto agli infortunati e tecnopatici deriva dall’art. 11, c. 5-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza). In particolare, tale diritto è di diretta derivazione costituzionale, tenuto conto che le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa (attualmente dell’integrità psicofisica, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 del D.Lgs. n.38/2000) sono senz’altro da annoverare tra i mezzi necessari alle esigenze di vita che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici. Dunque, ricade sull’INPS l’onere di garantire il diritto alle cure necessarie agli infortunati e tecnopatici, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
Farmaci rimborsabili – Da precisare che stiamo parlando esclusivamente di cure “necessarie” al recupero dell’integrità psicofisica e non più anche a quelle “utili” di cui all’art. 95, L. 388/2000. A titolo esemplificativo si riportano solo alcune delle specialità farmaceutiche o preparati rimborsabili per ciascuna macro categoria: chirurgia (crema antibatterica per ustioni; pomata antisettica); ortopedia (preparati per uso topico a base di eparina sodica; miorilassanti); oculistica pomate per il trattamento di abrasioni, ferite e ustioni corneo congiuntivali; farmaci ipotonizzanti per il trattamento dell’ipertono oculare; dermatologia (preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto); prodotti anticheloidi; neurologia e psichiatria (Ansiolitici ed ipnoinducenti; attivanti cerebrali.
Istruzione operative – Come precisato in premessa, per poter procedere al rimborso delle spese, sostenute durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per gli infortuni e per le malattie professionali, l’assicurato dovrà produrre idonea prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l’acquisto del farmaco con indicazione del codice fiscale dell’assicurato medesimo e del codice ministeriale prodotto. Quest’ultimo codice è necessario per risalire al nome commerciale del farmaco. Infine, l’INAIL tiene a precisare che l’autorizzazione al rimborso non potrà essere concessa nell’ipotesi di carenza assicurativa (eventi in franchigia con prognosi inferiore ai tre giorni), dal momento che tali eventi non sono assicurativamente rilevanti.
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