Importante adempimento in vista per i giornalisti free lance.
Entro il 31 luglio 2015, infatti, i giornalisti iscritti alla gestione separata dell’INPGI sono tenuti a inviare telematicamente la comunicazione reddituale dell’anno 2014, contenente i dati utili a calcolare quanto dovuto a titolo di contribuzione.
A darne notizia è stato l’INPGI con la consueta circolare annuale (n. 5/2015).
Ambito soggettivo - Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPGI che l’anno scorso abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
• con partita IVA;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista;
• con cessione di diritto d’autore.
L’adempimento obbligatorio è rivolto anche a coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2014.
Restano invece
esclusi dalla comunicazione i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto per questi ultimi gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
La comunicazione – La comunicazione reddituale può essere effettuata esclusivamente in maniera telematica, collegandosi sul sito dell’Istituto (
www.inpgi.it) attivo tutti i giorni
dal 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il modulo, scaricabile nella sezione “
Modulistica INPGI 2”, può essere, se necessario, anche oggetto di rettifica.
In caso di decesso dell’iscritto, invece, si rammenta che la denuncia in oggetto deve essere inviata, a cura degli eredi, all’INPGI, entro due mesi dalla scadenza utilizzando l’apposito modulo “RED-GS-E”.
La sanzione - La presentazione dei dati oltre la scadenza indicata del 31 luglio comporta - a decorrere dall’anno 2013 - il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al
10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2014 pari a 15.516,35 euro).
Mentre in presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.