20 agosto 2014

Inpgi. In arrivo il rimborso del contributo di solidarietà

Nel prossimo mese di ottobre, i pensionati d’oro dell’Inpgi riceveranno il rimborso dell’ultima tranche del contributo di solidarietà

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Assegni previdenziali più pesanti nel mese di ottobre per circa 800 pensionati Inpgi. Infatti, intorno alla metà del mese di ottobre sarà restituita la terza e ultima tranche, relativa alle trattenute effettuate sulle pensioni a titolo di contributo di perequazione nell’anno 2012 (c.d. pensionati d’oro). Affinché ciò sia possibile, l’amministrazione dello Stato ha ristorato l’Inpgi di tutte le somme a esso versate a titolo di contributo di perequazione, applicato alle pensioni complessivamente superiori a 90.000 euro annui. A tal proposito l’INPGI aveva comunque già anticipato ai giornalisti interessati, attingendo direttamente dalle proprie casse, gli importi relativi al periodo agosto – dicembre 2011 (con liquidazione avvenuta a marzo 2014) e al periodo gennaio – giugno 2013 (con liquidazione avvenuta ad agosto 2013). Tuttavia, fa sapere l’INPGI, resta in vigore – per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà - con finalità assistenziali e non avente natura tributaria - introdotto dalla legge di Stabilità 2014, per le pensioni superiori a 91.250 euro annui.

Contributi di solidarietà – Il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), era rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di solidarietà cambiava a seconda che si riferisse a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo era del 5%, nel secondo invece del 10%. Ricordiamo, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo, dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.

L’incostituzionalità – Si rammenta, al riguardo, che il giudizio di incostituzionalità del “contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici” è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell’occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell’illegittimità sta nel fatto che il ticket ha natura tributaria “in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici. Facendo un esempio, chi ha accumulato fra il 2010 e il 2011, un reddito da 200.000 euro lordi si vedeva chiedere 18.000 euro se maturati da pensione, 15.500 se guadagnato lavorando in un ufficio pubblico e zero euro se frutto di lavoro privato. Pertanto, forte di questa discriminazione, è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma.
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