Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – Anche i datori di lavoro, i committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio ed i titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, possono godere del differimento al 20 agosto p.v. dei termini per i versamenti contributivi (come dispone il c.d. decreto semplificazioni tributarie). Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012 precisando, altresì, che il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24.
Il decreto semplificazioni tributarie – Com’ è noto, la recente conversione in Legge del D.L. n. 16/2012 all’art. 3-quarter ha stabilito che i versamenti delle somme che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il chiarimento – A tal proposito, l’Istituto previdenziale ricorda che a norma di quanto disposto dalla Legge n. 44/2012, il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto. Tuttavia, esistono delle eccezioni. Infatti, per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda, invece, le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso dal 16 agosto; mentre gli interessi di differimento dal termine differito (ossia il 20 agosto).