Premessa – Si riduce di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dall’8 maggio 2013, è fissato nella misura dello 0,50%. A stabilirlo è la Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 2 maggio 2013. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, che ora è pari al 6,50% annuo. A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 74/2013, chiarendo altresì che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Sanzioni civili – Oltre al tasso di dilazione e di differimento, a essere modificate sono anche le sanzioni civili. Infatti, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 6% in ragione d’anno (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, invece, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte – In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema). Mentre nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Al riguardo, l’INPS ricorda che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Quindi, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti. Pertanto, tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall’8 maggio 2013, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,50% annuo). Diversamente, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali - 0,50% annuo - maggiorato di due punti (2,50% annuo).
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