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Premessa – Niente prestazioni assistenziali per gli invalidi che sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER). Infatti, a decorrere dal corrente mese di ottobre, è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV. In particolare, si tratta delle posizioni, rilevate al 31 maggio 2012, dei soggetti assenti alla visita senza giustificato motivo e per i quali l’esito Postel è stato: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 15582 del 27 settembre 2012 precisando altresì che le prestazioni sospese sono consultabili nelle liste amministrative presenti nella procedura INVER.
Prestazioni INVCIV – Si tratta di prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. La visita che attesta l’invalidità si svolge presso il Centro Medico-Legale INPS della provincia di residenza dell’interessato, che lo invita a mezzo lettera raccomandata A/R a recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo.
Soggetti esclusi – Restano esclusi dalla sospensione i nominativi, segnalati dalle Sedi entro il termine prefissato del 30 agosto 2012, per i quali, anche se non è stato possibile aggiornare la procedura, esiste un verbale di visita ambulatoriale o domiciliare non acquisito o è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale oppure ancora è stata fissata una visita domiciliare entro il mese di settembre 2012.
Lettere dall’INPS – A tal fine, l’INPS informerà ben presto gli interessati mediante l’invio di una lettera mediante la procedura INVER, contenente anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. A tal proposito, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che trattandosi di una prestazione sospesa, la convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta; in ogni caso, resteranno sospese fino all’esito della visita.
Ripristino del pagamento – Solo se l’interessato dimostri che la mancata presentazione a visita era stata causata da determinate condizioni, si potrà procedere al ripristino immediato del pagamento, siffatte condizioni sono: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (D.M. 2 agosto 2007); condizioni di intrasportabilità.