Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre ha visto dar luce a ben due decreti attuativi del Job Act: non solo la riforma degli ammortizzatori sociali, ma novità importanti anche in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
La nuova Aspi - Sono ben tre le nuove forme di tutela introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 1 del Job act:
1. La “NASpI”, è la nuova prestazione a sostegno di coloro che perdono il posto di lavoro. Per accedervi è sufficiente aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive negli ultimi 12 mesi.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
È tuttavia previsto un tetto massimo agli importi erogabili: nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.195 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e quest’ultimo importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1.300.
2. L’”ASDI”, è una prestazione a sostegno di coloro che, una volta scaduta la Naspi, non hanno ancora trovato impiego e si trovano in condizioni di necessità, in quanto appartengono a nuclei familiari con minorenni o sono in età vicina al pensionamento.
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale.
E’ tuttavia da ricordare che il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego.
3. La “DIS-COLL”, è una prestazione a favore degli iscritti alla gestione separata (co.co.pro.).
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Le misure richiamate potrebbero essere introdotte sin da maggio, eccezion fatta per la DIS-COLL , per la quale sarà necessario attendere il prossimo gennaio 2015.
Ad oggi, però, manca ancora la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura.
Licenziamenti collettivi - Importanti novità sono state introdotte anche in tema di licenziamenti collettivi.
Rimane ferma la possibilità di reintegro, in caso di licenziamenti discriminatori, nulli e quelli intimati in forma orale.
Sparisce invece il reintegro nel caso dei licenziamenti economici (prima previsto qualora fosse stata rilevata la manifesta insussistenza del fatto). Per i nuovi licenziamenti economici spetterà soltanto un indennizzo economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 a un massimo di 24.
Nuovo impulso, infine, alle conciliazioni: il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore un assegno circolare di importo pari a un determinato numero di mensilità (da 2 a 18). L’accettazione, da parte del lavoratore, dell’assegno, fa cessare il rapporto, con rinuncia, da parte del dipendente, di impugnare il licenziamento.
Infine, nel caso dei licenziamenti disciplinari, non è rimessa nessuna valutazione al Giudice in merito alla sproporzione del licenziamento.
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