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Premessa – Non si applicano le norme sul licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo o giusta causa) nei confronti dei lavoratori a termine, in caso di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. Inoltre, tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, fornendo alcuni chiarimenti in merito al recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo di prova.
Il quesito – In particolare, è stato chiesto all’INPS se possa applicarsi ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto dall’ art. 2, c. 5-quater, della L. 166/2008 che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione.
L’orientamento giurisprudenziale – Prima di rispondere al quesito posto, l’INPS si affida alla giurisprudenza di legittimità, la quale considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella L. n. 604/1966 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell’assunzione in prova giustificata, invece, dall’obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto. Sulla base di tale orientamento giurisprudenziale, la Consulta è giunta a negare: “che l'assunzione in prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioè accertamento di determinate qualificazioni tecniche del prestatore necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto […] può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato” (Corte Cost. Sentenza n. 204 del 1976; Sentenza n. 189/1980; Sentenza n. 172/1996; Sentenza n. 541/2000).
Il chiarimento – Alla luce delle suddette conclusioni, l’INPS chiarisce che nei casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, a esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Pertanto, tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato.