13 febbraio 2015

Minimi: accesso a due vie per artigiani e commercianti

Quattro nuove funzionalità sul web per artigiani e commercianti che intendono accedere al nuovo regime agevolato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Gli “Artigiani ed Esercenti attività commerciali” che intendono accedere al nuovo regime forfettario possono presentare domanda in due modi: tramite istanza telematica oppure mediante domanda cartacea. La richiesta, in entrambi i casi, dovrà avvenire tassativamente entro la fine del corrente mese (28 febbraio 2015).
Tale termine è perentorio solo per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2014. Mentre per i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di adesione al regime agevolato dovrà essere effettuata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Al riguardo, è bene specificare che per godere del regime agevolato è necessario che alla data della presentazione della domanda la posizione debba essere attiva.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 1035/2015, rendono disponibile altresì le seguenti nuove funzionalità a seguito dell’inserimento del codice azienda interessato: “Adesione al regime agevolato”; “Rinuncia al regime agevolato”; “Revoca totale dal regime agevolato”; “Revoca parziale dal regime agevolato”.

Nuovo regime forfettario - In particolare, stiamo parlando del nuovo regime forfettario introdotto dalla recente Legge di Stabilità (art. 1, c. 77-84 della L. n. 190/2014) che consiste nella possibilità – per chi vi rientra - di fruire di un’agevolazione data dal fatto che “non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 […]”.
Pertanto, usufruendo di tale regime, i contribuenti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno così versare la c.d. quota fissa (3.451,99 euro per gli artigiani e 3.465,96 euro peri commercianti) e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La richiesta – Per manifestare la propria adesione al nuovo regime agevolato, l’interessato dovrà collegarsi sul sito dell’INPS (www.inps.it) e seguire il percorso: “Processi” –> “Artigiani e Commercianti” –> “Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate” –> “Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva” –> “Regime agevolato L. 190/2014”.

Adesione al regime agevolato – L’opzione di adesione al regime agevolato può essere espletata dal contribuente specificando la sola data di domanda. L’istanza, in particolare, può essere presentata solo da soggetti attivi e per i quali non sia presente un’emissione per l’anno di richiesta della domanda di adesione. Inoltre, se il soggetto in questione è già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato. Particolare è il caso in cui la data iscrizione alla gestione e la data domanda di adesione al regime sono a cavallo di un’imposizione contributiva infra-anno. In questo caso, non potendo effettuare per uno stesso anno una doppia imposizione contributiva, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, si rendono necessarie le seguenti operazioni:
• annullare l’imposizione contributiva cessando la posizione alla data inizio attività con codice 76 (ovvero con codice 74 nel caso di data inizio imposizione diversa dalla data fine attività ponendo la fine attività stessa antecedente alla data di inizio attività);
• nuova iscrizione dalla stessa data;
• inserimento della domanda di adesione al regime agevolato in deroga.

Rinuncia al regime agevolato – Il contribuente che intende invece rinunciare al regime agevolato, può farlo mediante l’apposita nuova funzionalità messa a punto dall’INPS. La rinuncia avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.

Revoca totale e parziale – Infine, con la funzionalità “Revoca dal regime agevolato (parziale o totale)” è possibile procedere all’annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione dall’Agenzia delle Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. Quindi, si tratta di una funzione non legata a una richiesta presentata dal contribuente. La revoca, in particolare, può essere totale o parziale. Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato, si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell’aggiornamento non si dovrà inserire alcuna data.
Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy