Premessa – Stop al contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro. Infatti, a partire dalla rata di agosto sarà sospeso il contributo di perequazione in favore dei soggetti iscritti alla gestione privata, a causa della sua incostituzionalità sancita dalla sentenza n. 116/2013. Pertanto, con la cedola del prossimo mese si provvederà a ripristinare il pagamento senza il contributo e a rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 11243 di ieri, fornendo le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e le modalità di restituzione del contributo trattenuto per l’anno 2013. Mentre con un successivo messaggio saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute operate a titolo di contributo di perequazione per gli anni 2011 e 2012.
Contributi di solidarietà – Ricordiamo brevemente che il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), è rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di perequazione cambia a seconda che si riferisca a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo è del 5%, nel secondo invece del 10%. Si rammenta, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo, dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.
Gestione privata – Per quanto concerne la gestione privata, l’Istituto previdenziale precisa che sulla stessa mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013. Ciò in quanto le somme afferenti al 2013, precedentemente esentate, vengono assoggettate alla tassazione corrente. Da notare che il conguaglio fiscale sarà effettuato contestualmente alla restituzione. Altra precisazione meritano i titolari di più prestazioni assoggettate al contributo e le pensioni in totalizzazione: per i primi la restituzione sarà effettuata su ciascuna pensione in funzione degli importi trattenuti; per i secondi invece è stata rideterminata la quota a carico di ciascun Ente.
Gestione ex ENPALS – Con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione ex ENPALS, la trattenuta per il contributo di perequazione viene sospesa dal corrente mese di luglio. Di conseguenza sulle cedole di luglio 2013 si provvede: a ripristinare il pagamento senza l’importanza del contributo; a ricalcolare la tassazione corrente in relazione al maggior imponibile. Inoltre, sulla stessa mensilità di luglio saranno rimborsate le trattenute effettuate a titolo di contributo di perequazione da gennaio fino a giugno 2013. Mentre il conguaglio fiscale sulle somme arretrate sarà operato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2013.
Gestione ex INPDAP – Analoga situazione si ha per i pensionati iscritti alla Gestione ex INPDAP, in quanto la trattenuta del contributo in questione viene sospesa nel mese di luglio 2013. In tal caso, però, sulla mensilità di agosto saranno restituite le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013, che verranno tassate: con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione; con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.
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