11 febbraio 2015

Piano esuberi. Un privilegio per pochi

È necessario porre in essere un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, entro il 31.12.2014, per accedere al “Piano esuberi”

Autore: Redazione Fiscal Focus
I finanziamenti previsti in favore del “Piano esuberi” (anno 2014), richiedibili solo dalle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, scattano solo in caso di proroghe di Cigs previste per le suddette situazioni che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
Niente da fare per le eventuali domande riferite a programmi di proroghe di crisi aziendale per cessazione di attività decorrenti dal 1° gennaio 2015, in quanto verranno respinte.
Occhio all’invio delle istanze: non c’è tempo da perdere per le aziende che intendono accedere ai finanziamenti. Infatti, le istanze saranno gestite in ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza delle risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1/2015.

Piano esuberi – In particolare, stiamo parlando del “Piano esuberi” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 all’art. 1, c. 110 della L. n. 190/2014. Tale norma, al fine di consentire il completamento nel corso dell’anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all’anno 2014, ha esteso il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale anche per l’anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.
Destinatari della suddetta norma sono esclusivamente i lavoratori delle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014.

Chiarimento MLPS – Alla luce della proroga dei finanziamenti previsti dalla manovra Finanziaria 2015 e nell’esigenza di dover gestire le contingentate risorse economiche, nonché per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, il Ministero del Welfare ha deciso che procederà all’istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe – che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 – del trattamento di Cigs per cessazione di attività, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 249/2004, convertito nella L. n. 291/2004.
Pertanto, eventuali istanze riferite a programmi di proroghe – decorrenti dal 1° gennaio 2015 – di crisi aziendale per cessazione di attività verranno respinte.
Infine, altro importante chiarimento fornito riguarda la gestione delle istanze. Il Ministero del Lavoro, infatti, procederà nell’esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie, per complessivi 60 milioni di euro.
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