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Premessa – É aumentata l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Infatti, si è passati dal 42,8365% del 2011 al 43,0365% del 2012. In particolare, l’aliquota del concessionario è rimasta invariata rispetto allo scorso anno (8,84%); mentre l’aliquota del concedente è incrementata al 34,1965%. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 74 del 25 maggio 2012 illustrando le varie voci che compongono l’intera aliquota contributiva dovuta dall’1.1.2012 al 31.12.2012.
Contribuzione dovuta al FPLD – A causa dell’incremento contributivo previsto dall’art. 3, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 146/1997, pari allo 0,20%, l’aliquota dovuta al F.L.P.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti si assesta al 27,59%, di cui il 18,75% a carico del concedente, e l’8,84% a carico del concessionario.
Aliquote non dovute – Tuttavia, chi versa l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari è esonerato dalle seguenti voci: assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%), disoccupazione (0,34%), esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 (1%).
Contributi INAIL – Per quanto riguarda invece, i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, bisogna applicare il 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro, e il 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro. Inoltre, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, l’INPS rammenta che l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è maggiorata dell’1,5%, vale a dire dello 0,1164% (10,125 X 1,15%) per l’addizionale oneri danno biologico sul contributivo assistenza infortuni sul lavoro; e dello 0,0359% (3,1185 X 1,15%) per l’addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro.
Agevolazioni – Sul versante delle agevolazioni, l’art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 ha previsto che, per il corrente anno, i soggetti che risiedono nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto; mentre chi abita nelle zone svantaggiate ha diritto a uno sconto del 32%.
Aliquota complessiva - Come precisato in premessa, l’aliquota contributiva complessivamente dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari, valevoli dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, è pari al 43,0365%. Detta percentuale è composta dal 34,1965% (concedente) e dall’8,84% (concessionario).