2 novembre 2012

Polizia di Stato. Bloccate le trattenute sui maxi stipendi

Dal mese di novembre il personale della Polizia di Stato non sarà più soggetto alla trattenuta del 5%-10% su stipendi superiori ai € 90.000 e € 150.000

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Stop alla trattenuta sui maxi stipendi per il personale della Polizia di Stato. Infatti, a decorrere dalla mensilità stipendiale di novembre 2012 non sarà più applicata la riduzione del 5% e del 10% prevista dall’art. 9, c. 2, del D.L. n. 78/2010, effettuata al personale della Polizia di Stato titolari di trattamenti economici complessivi superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui. E non solo. Anche la rivalsa a carico del dipendente, della ritenuta del 2,50% sull’80% della rivalsa prevista dall’art. 37, del D.P.R. 1032/1973 è stata bloccata. A confermarlo è stato il Ministero dell’Interno con la nota protocollo n. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg a pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato appunto l’illegittimità della trattenuta.

La sentenza della Corte Costituzionale
– Come è noto, la recente sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale, intervenuta in merito a giudizi richiesti su ricorsi presentati dal personale appartenente alla Magistratura, ha dichiarato l’illegittimità del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in relazione: alla riduzione dello stipendio dei dipendenti pubblici del 5% e 10%, prevista dall’art. 9, c. 2 del citato D.L., sui trattamenti economici superiori ai 90.000 euro e 150.000 euro lordi annui; all’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa del 2,50%, sull’80% della retribuzione, stabilita dall’art. 12, c. 10, del medesimo D.L., e prevista dall’art. 37 del D.P.R. 1032/1973.

L’intervento del Ministero dell’Interno – Sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha dichiarato lo stop per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dal corrente mese di novembre, della trattenuta del 5% (per i trattamenti economici superiori a 90.000 euro) e del 10% (per i trattamenti economici superiori a 150.000 euro). Analogo blocco è previsto a favore dei dipendenti per la c.d. “opera di previdenza”, pari al 2,50% della base contributiva prevista dall’art. 38 del D.P.R. 1032/1973, per il periodo “gennaio 2011-ottobre 2012”.

Restituzione delle somme trattenute – Ciò detto, il Ministero dell’Interno ha chiarito che sarà compito della “Direzione centrale per le risorse umane - Servizio T.E.P. e spese varie” a restituire le somme trattenute fino alla mensilità stipendiale di ottobre 2012, ai dipendenti interessati dalla riduzione stipendiale prevista per i trattamenti economici superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui non appena perverranno le necessarie assegnazioni finanziarie e istruzioni dal M.E.F.
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