I dirigenti industriali iscritti al Fondo pensione Previndai hanno tempo fino al 31 dicembre 2015 per presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all’anno 2014. A tal fine, è possibile utilizzare l'apposita funzione internet "059: Contr. non dedotti", che consentirà di compilare e stampare il modulo “059” il quale, debitamente sottoscritto, dovrà poi essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sullo stesso (il modulo non deve, pertanto, essere inoltrato tramite posta).
A darne notizia è stato lo stesso Fondo pensionistico con una nota pubblicata sul sito (www.previndai.it) il 2 settembre scorso.
Contributi deducibili – Come stabilito dall’art. 10, co. 1, lett. e-bis del TUIR, successivamente modificato dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57. Il datore di lavoro, quindi, nel determinare il reddito da lavoro dipendente è tenuto a operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h, del medesimo TUIR.
Al riguardo, non bisogna dimenticare che anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra e la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall'interessato.
Contributi non dedotti – Con riferimento invece alla quota eccedente il limite di deducibilità, si ricorda che quest’ultima sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto. Pertanto, come precisato in premessa, è indispensabile che l’ammontare di tali contributi non dedotti (relativi all’anno 2014) siano comunicati al Fondo pensione entro il 31 dicembre 2015. A tal fine, è necessario utilizzare l'apposita funzione internet "059: Contr. non dedotti", che consentirà di compilare e stampare il modulo “059” il quale, debitamente sottoscritto, dovrà poi essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sullo stesso (il modulo non deve, pertanto, essere inoltrato tramite posta).
Con tale funzione, inoltre, è possibile verificare se tale adempimento sia stato assolto anche per eventuali altri anni per i quali ne ricorrano i requisiti.
Nel caso in cui non si riceva, nei giorni lavorativi immediatamente successivi all'invio del fax, una mail di conferma di avvenuta acquisizione del modulo “059”, invitiamo a verificare il buon fine delle operazioni effettuate (compreso l'inoltro del fax) ed eventualmente a stampare e trasmettere di nuovo il modulo.
A tal proposito, il Fondo pensione tiene a precisare che le dichiarazioni inserite online per le quali non risulti acquisito il relativo fax saranno automaticamente cancellate trascorse tre settimane dalla data di compilazione (specifica mail informativa sarà inviata anche in questo caso); qualora ciò avvenga sarà necessario, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, inserire e trasmettere una nuova dichiarazione.
Infine si ricorda che, in caso di pensionamento in corso d'anno con conseguente richiesta di prestazione al Fondo ovvero in caso di riscatto anticipato della posizione previdenziale, l'ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione.
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