L’INPS chiama all’appello i potenziali beneficiari della somma aggiuntiva 2016 (c.d. quattordicesima). Infatti, i pensionati appartenenti alla gestione dei dipendenti pubblici riceveranno a breve una comunicazione da parte dell’Istituto previdenziale nella quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2015.
La suddetta dichiarazione, in particolare, dovrà essere resa
entro il 9 maggio 2016 per i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2016 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2016 l’importo corrispondente. Mentre i pensionati che maturano il requisito anagrafico
nel corso del secondo semestre del 2016 dovranno presentare l’autodichiarazione reddituale, con l’indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l’anno 2016 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di
dicembre 2016 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
A darne notizia è stato l’INPS con il Messaggio n. 491 di ieri.
La quattordicesima – La quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi, rivolta in favore ai pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di determinati condizioni reddituali. Pertanto, per quest’anno, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il
64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.
La somma aggiuntiva, che va da
336 euro fino a 504 euro, varia in base agli anni di contributi maturati e all’appartenenza della categoria di lavoro (dipendente o pubblico). Da notare, inoltre, che per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Mentre nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Redditi da considerare – Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Restano esclusi invece:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.
Al riguardo, si precisa che il beneficio viene concesso interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).