27 novembre 2013

Sicurezza. Formazione prima di tutto

Per poter fruire delle integrazioni salariali, il lavoratore deve seguire i corsi su salute e prevenzione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 19183 di ieri, ha chiarito quanto affermato dal Ministero del Welfare con l’interpello n. 16/2013. Con l’occasione è stato affermato che qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo, perde il diritto all'eventuale prestazione a sostegno del reddito. Inoltre, è stato chiarito che gli aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche quelli periodici, sono idonei ad adempiere l'obbligo di formazione previsto dalla riforma Fornero per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali. Risultano ammessi anche quelli quinquennali dell'accordo Stato-Regioni del 2011.

Il quesito –
Il Ministero del Lavoro è stato interrogato in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In particolare, è stato chiesto se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
Risposta MLPS - Presa visione delle due normative, il MLPS rilevava che l'obbligo formativo da assolvere in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (lettera a del c. 4, art. 37) e quella prevista dalla Legge 92/2012 hanno scopi differenti, in quanto il primo va erogato prima dell'impiego, mentre il secondo riguarda la capacità professionale del lavoratore in relazione al lavoro già svolto anche se temporaneamente sospeso. Di conseguenza, secondo il Ministero, la formazione prevista dalla lettera a) non rientra tra quella individuata dalla Legge Fornero. Tuttavia, sempre secondo il Ministero, i corsi previsti dall'articolo 37 collegati al cambiamento di mansioni o al trasferimento, o ancora all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie eccetera, rientrano nella formazione prevista dalla Legge 92/2012. In conclusione per il Ministero nella formazione della riforma Fornero possono rientrare i corsi di aggiornamento e di formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, nonché l'aggiornamento quinquennale, ma non quelli relativi alla prima formazione in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Chiarimento dell’INPS - Al riguardo, l’INPS conferma che restano esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 37, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. Sono ammessi, invece, a questa qualificazione anche gli aggiornamenti quinquennali previsti dall’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi, secondo la ricostruzione interpretativa ministeriale è possibile qualificare tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quelli afferenti alla costituzione del rapporto di lavoro, come corsi di formazione ai sensi dell’art. 4, c. 40, della L. 92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro). Ciò detto, l’INPS afferma che tali corsi sono obbligatori a pena di decadenza dal trattamento di sostegno a reddito in percezione, pertanto la loro frequenza è pienamente compatibile con il trattamento di integrazione salariale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy