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Premessa – Brutta sorpresa per gli invalidi che godono della prestazione assistenziale dell’INPS. Infatti, a decorrere dal prossimo mese di marzo è stata disposta la sospensione d’ufficio di un gruppo di prestazioni INVCIV i cui titolari sono risultati assenti alla visita di verifica straordinaria (INVER). In particolare, si tratta delle posizioni, rilevate al 30 novembre 2012 e per le quali l’esito Postel è stato: “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”. A tal fine, l’Istituto previdenziale ha inoltrato agli interessati una lettera, inviata tramite la procedura INVER, che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS per fissare una nuova visita. Le prestazioni sospese sono consultabili nelle liste amministrative presenti nella procedura INVER. A renderlo noto è il messaggio INPS n. 3283 di ieri.
Prestazioni INVCIV - Si tratta di prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. L’accertamento in merito alla permanenza dei requisiti sanitari viene effettuato: dalla Commissione Medica Superiore (CMS); o attraverso le Commissioni Mediche di Verifica Provinciali (CMVP) da essa delegate. Mentre gli accertamenti di verifica relativi alla permanenza dei requisiti reddituali, ai fini del diritto alla percezione delle provvidenze economiche, vengono effettuati a mezzo di controlli incrociati tra: le informazioni contenute nel Casellario centrale dei pensionati; quelle afferenti alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate
Soggetti esclusi – Restano esclusi dalla sospensione i nominativi segnalati dalle Sedi, per i quali è prevista una nuova convocazione a visita ambulatoriale o domiciliare.
La convocazione – Trattandosi di prestazione sospesa, la convocazione dovrà essere stabilita con priorità assoluta. In ogni caso, le prestazioni resteranno comunque sospese fino all’esito della visita. In particolare, sarà possibile procedere al ripristino immediato del pagamento, su segnalazione dei responsabili UOC/UOS medico legali, esclusivamente nel caso in cui venga accertato che la mancata presentazione a visita era stata determinata da: degenza in strutture sanitarie protette; ricovero in strutture ospedaliere; ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (DM 2 agosto 2007); condizioni di non trasportabilità.
Le Sedi INPS – Le Sedi dell’INPS, dal canto loro, dovranno informare le associazioni di categoria ENS, ANMIC, UIC delle sospensioni, affinché tali enti possano collaborare nella comunicazione agli interessati delle iniziative dell’Istituto e nel fornire i dati e le notizie necessari per una nuova convocazione a visita.