11 novembre 2011

Trasporto. In corso il recupero delle indennità di malattia

Avviate le richieste di rimborso delle indennità di malattia relative all’anno 2008, da effettuare entro il 16 febbraio 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con la circolare n. 142 del 3 novembre 2011, ha fornito le istruzioni con le quali le aziende di trasporto potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2008. Si rammenta fin da ora che le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ovvero il 16 febbraio 2012.

Il trattamento previdenziale di malattia - Dopo l’abrogazione del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai lavoratori appena citati, si applica l’art. 1, c. 148 della L. n. 311/2004, il quale prevede che al trattamento previdenziale di malattia si applicano le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. Inoltre, la norma appena citata dispone che i trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contribuzione collettiva di categoria. Inoltre, i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali, stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, sono finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda, invece, l’erogazione delle somme spettanti alle aziende in questione, è lo stesso INPS a procedere al pagamento degli importi spettanti per l’anno 2008, quantificati dal Decreto interministeriale del Lavoro.

Le modalità operative – Focalizzando l’attenzione sulla parte più significativa della circolare è possibile evidenziare che, per il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2008, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”, da valorizzare nell’Elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UNIEMENS. Inoltre, come precisato in premessa, le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 febbraio 2012. Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. A tal fine, le aziende richiedenti dovranno produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso secondo le modalità ordinarie.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy