28 ottobre 2015

Trasporto pubblico: a breve il conguaglio dell’indennità di malattia

Entro il 16 novembre 2015, le aziende del trasporto pubblico potranno conguagliare le somme anticipate nel 2011 a titolo di integrazione delle indennità di malattia

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Non rimane ancora molto tempo alle aziende appartenenti al trasporto pubblico che hanno versato somme anticipate nel 2011 a titolo di integrazione delle indennità di malattia. Queste ultime, infatti, entro il 16 novembre 2015 potranno conguagliare tali importi mediante il codice causale “L215”, da valorizzare nell’elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UniEmens.


Normativa – L'art. 1, co. 148, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2015, ai suddetti lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. La norma in trattazione dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
Successivamente, l’art. 1 co. 273, primo periodo, della L. n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, co. 148, della L. n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.


Ora,per l’anno 2011, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015, che ha affidato all’INPS l’erogazione alle aziende degli importi spettanti.


Conguaglio – Affinché le imprese interessate possano recuperare le somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell’elemento “Denuncia Aziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito”, del flusso UniEmens. In particolare, le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza il 16 novembre 2015.


Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.


Infine, si ricorda che un dei requisiti imprescindibili affinché le operazioni di conguaglio vadano a buon fine è il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, viene trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità attestata.





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