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La fine del corrente mese corrisponde con un importante adempimento per chi ha interrotto o cessato la propria attività lavorativa. Questi ultimi, infatti, devono procedere al pagamento della contribuzione volontaria, per l’anno 2015, al fine di coprire il terzo trimestre (luglio-settembre). A tal proposito, si rammenta che – dal 1° gennaio 2015 - l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87%. Diversamente l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%. Quindi, la contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a € 200,76. Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 della L. 438/92) è di € 46.123.
Versamenti volontari – Stiamo parlando, in particolare, di quei contributi che vanno versati per chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di: perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica; incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Infatti, il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Tuttavia, la suddetta autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
Come si paga? – Gli interessati per poter pagare i contributi volontari possono avvalersi:
I termini – Quanto ai termini di pagamento, bisogna distinguere due casi: quello dei contributi volontari arretrati e quelli correnti.