Premessa – È stata aggiornata la prassi da seguire per le visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero, distinguendo fra i casi di visite richieste in Paesi dell’Unione europea e di visite richieste in Paesi extracomunitari. In particolare, è stato chiarito che è il “mod. E 123” o il Documento portabile “DA1” a dover essere utilizzato per indicare le prestazioni che si richiede vengano espletate all’assicurato e/o al reddituario per conto dell’INAIL. A renderlo noto è l’Istituto assicurativo con la circolare n. 25/2013.
Paesi UE – Fino ad oggi, le Istituzioni competenti per richiedere le visite mediche in questione per i residenti in Paesi UE o di lavoratori distaccati che temporaneamente soggiornano nel territorio della UE, sono stati utilizzati i moduli/formulari “E”. Ora, la procedura da seguire dalla Sede INAIL è la seguente:
1. inviare il “mod. E 123” o il Documento portabile “DA1” indicando le prestazioni che si richiede vengano espletate all’assicurato e/o al reddituario per conto dell’INAIL;
2. verificare che il “mod. E 125” che proviene dall’Ente estero contenga la documentazione necessaria;
3. inoltrare il citato “mod. E 125” – verificato e vistato – all’Ufficio rapporti assicurativi extranazionali, tramite la Direzione regionale, per il rimborso all’Ente estero delle visite o degli accertamenti espletati.
In caso contrario, ossia qualora sia l’Ente estero a richiedere alla sede INAIL competente l’inoltro del “mod. E 123” o del Documento “DA1”: in tale caso la richiesta potrà pervenire con modulo/formulario “E 107” (o modulo SED DA001) oltre che con lettera ordinaria.
Paesi extraUE convenzionati – La Sede competente, che ha valutato la necessità di esperire le visite mediche di revisione o altri accertamenti medico-legali, invierà direttamente la lettera di incarico alle competenti Istituzioni estere e, in copia, alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali. Unitamente alla lettera d’incarico sarà inviato anche una sintesi di tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell'infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la nostra legislazione e quella straniera. In caso di richiesta di esami radiografici, la Sede valuterà di volta in volta la necessità di inoltrare radiografie e/o referti con la relazione della visita espletata. In tal caso, la Sede provvederà a inoltrare il “mod. 87-I” (previsto per i Paesi con i quali vigono le Convenzioni), pervenuto dal Paese estero con le eventuali fatture e/o documenti allegati, all’Ufficio rapporti assicurativi extranazionali che provvederà al pagamento.
Paesi extraUE non convenzionati – In caso di Paesi extraUE non convenzionati, la Sede INAIL competente invierà direttamente la lettera di incarico al Consolato italiano dello Stato e della località estera interessata e, in copia, alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali. Anche qui sarà compilato un documento di sintesi che conterrà tutti gli elementi relativi alle cause e circostanze dell'infortunio o della malattia professionale e alla natura, sede e decorso della lesione senza precisare il grado di inabilità del reddituario a causa dei differenti criteri di valutazione tra la nostra legislazione e quella straniera. La Sede INAIL provvederà altresì al rimborso delle spese concernenti gli accertamenti richiesti nei confronti dell’Autorità consolare, in via posticipata, salvo diversa richiesta dell’Autorità consolare. Tale operazione va svolta entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota di spese.
Valutazioni della Sede – Una volta ricevuta la relazione medica e la documentazione allegata, la Sede procederà al giudizio valutativo, dandone comunicazione in tempi brevi all’interessato ed eventualmente all’Ente di patrocinio. In caso di opposizione ai sensi dell’art. 104 del T.U., D.P.R. 1124/65 e sue modificazioni e integrazioni, la Sede, ove ravvisi fondati i motivi della opposizione, potrà disporre un supplemento di indagini e/o ulteriori accertamenti per una più approfondita disamina del caso.
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