INPS – Versamento contributi artigiani e commercianti
SOSPENSIONE COVID-19 Per effetto dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, il termine risulta sospeso per:
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019;
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione successivamente al 31 marzo 2019;
Attenzione - I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
SOGGETTI INTERESSATI Lavoratori iscritti alla Gestione Inps artigiani ed esercenti attività commerciali.
ADEMPIMENTO Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale (I° trimestre).
COME/DOVE SI VERSA I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello telematico F24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati che sono tenuti a usare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
CAUSALE CONTRIBUTO
AF e CF (contributi dovuti sul minimale di reddito).