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La circolare INPS n.149 del 3 dicembre 2025 illustra gli effetti dell’articolo 10-bis del Dl 92/2025 sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola per il 2025, con particolare riferimento all’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale equiparazione vale solo nei casi di sospensione dell’attività per l’intera giornata e riguarda sia operai agricoli a tempo indeterminato sia a tempo determinato, purché abbiano almeno un giorno di lavoro effettivo nel 2025. L’INPS chiarisce che tali periodi, oltre a incidere sul calcolo della prestazione, concorrono anche al perfezionamento del requisito contributivo minimo di 102 giornate nel biennio, al fine di evitare disparità derivanti dalle condizioni climatiche eccezionali. L’indennità viene calcolata sommando alle giornate lavorate quelle di CISOA, entro il limite utile di 182 giornate, utilizzando una retribuzione di riferimento basata sulla media ponderata tra lavoro effettivo e CISOA.