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Con la risposta a interpello n. 302, pubblicata il 4 dicembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi spese riconosciuti ai dipendenti per spostamenti in taxi effettuati in Italia e pagati in contanti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il caso riguarda un Ministero chiamato a rimborsare una dipendente per tre missioni, in Italia e all’estero, includendo corse in taxi sul territorio nazionale saldate cash. L’Agenzia richiama l’articolo 51 del TUIR e il principio di onnicomprensività: tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro sono imponibili, salvo deroghe specifiche. Il comma 5 dello stesso articolo prevede l’esclusione dal reddito dei rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche taxi) solo se pagati con strumenti tracciabili (bonifico, versamento o altri sistemi previsti). In assenza di tracciabilità, l’amministrazione deve applicare la ritenuta con aliquota maggiorata. (Autore: Lucia Giampà)