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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 307 del 9 dicembre, chiarisce il regime fiscale dei compensi percepiti dai membri di commissioni e collegi. Tali compensi, quando non sussiste un vincolo di subordinazione ma l’attività è svolta nell’ambito di un incarico previsto e strutturato, rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, e non tra i redditi diversi.
Nel caso esaminato, un magistrato nominato presidente di un Collegio Consultivo Tecnico aveva un contratto autonomo, ma il regolamento che disciplina la nomina consente un ampio ventaglio di categorie professionali, escludendo quindi il collegamento diretto con la qualifica di dipendente pubblico richiesto dall’art. 50, lett. b). Poiché l’incarico presenta caratteristiche di continuità e compenso strutturato, l’Agenzia conclude che i relativi compensi devono essere tassati come redditi assimilati al lavoro dipendente, non come redditi diversi.