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Entro il 29 gennaio 2026 (90 giorni dal termine ordinario del 31 ottobre 2025) il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa per correggere errori o omissioni, evitando che la violazione assuma la gravità dell’omissione o dell’infedeltà. La Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 la colloca in una strategia di compliance: chi interviene spontaneamente prima dei controlli limita costi e rischi. È essenziale distinguerla dalla dichiarazione tardiva, che è la prima trasmissione entro 90 giorni e sconta una sanzione fissa di 250 euro. La sostitutiva, invece, sostituisce una dichiarazione già inviata e può richiedere ravvedimento operoso: pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte. Per errori non rilevabili automaticamente, la base sanzionatoria è quella dell’art. 8 (250–2.000 euro, riducibile). Per errori rilevabili, resta la sanzione per omesso versamento (art. 13), pari al 25%, riducibile con ravvedimento. Agire entro la soglia dei 90 giorni preserva la validità dell’adempimento e premia il comportamento collaborativo.