Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con la sentenza n. 101/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lecce ha accolto il ricorso di una società alberghiera salentina, annullando un avviso di accertamento da circa 150.000 euro relativo all’anno d’imposta 2018 e condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità e detraibilità di fatture per servizi alberghieri, ritenendo che il contratto di appalto con una cooperativa celasse una somministrazione illecita di manodopera e, quindi, operazioni inesistenti. La società contribuente ha eccepito, tra l’altro, vizi formali dell’atto e l’infondatezza nel merito, producendo idonea documentazione.
I giudici hanno ritenuto decisiva la qualificazione del rapporto come appalto genuino, richiamando la giurisprudenza di Cassazione sull’autonomia organizzativa dell’appaltatore. Nel caso concreto è emerso un vero appalto “labour intensive”, privo di elementi che attribuissero al committente poteri direttivi sul personale. Inoltre, non è stata provata alcuna consapevolezza della società alberghiera circa presunte carenze della cooperativa.