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Con l’avvio della rottamazione quinquies, disciplinata dalla Legge di Bilancio 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito, tramite Faq del 20 gennaio 2026, un effetto particolarmente penalizzante: in caso di decadenza dalla definizione agevolata, non è più possibile accedere alla rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 per gli stessi carichi.
La posizione AdER supera l’ambiguità del comma 94 della legge, secondo cui il divieto di nuove dilazioni opera non solo per le rateazioni sospese e poi revocate, ma per tutti i carichi oggetto di quinquies, anche se mai rateizzati. Ne deriva che la domanda di definizione diventa una scelta a senso unico.
Il rischio è elevato soprattutto per chi aveva una rateazione in corso: presentata la domanda, la dilazione viene sospesa e poi revocata al 31 luglio 2026. Se il contribuente decade dal piano quinquies, resta senza definizione, senza vecchia rateazione e senza possibilità di ottenerne una nuova.
La norma rende quindi cruciale una valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria del piano, poiché la decadenza comporta il ripristino integrale del debito, con sanzioni e interessi, senza strumenti di dilazione ordinaria.