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Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 186/2025 (art. 9) abrogano il comma 3 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, eliminando una norma considerata ridondante. La rettifica della detrazione IVA resta dovuta quando cambiano gli elementi che hanno determinato la detrazione (ad esempio passaggio da operazioni esenti a imponibili o viceversa), ma diventa pienamente “analitica”: si effettua anno per anno, limitatamente ai beni/servizi utilizzati nel periodo e, per i beni ammortizzabili, per la quota annuale (quinto/decimo) riferibile all’anno. Nessuna novità, invece, per chi entra o esce dal regime forfettario: continua ad applicarsi la disciplina autonoma dell’art. 1, comma 61, L. 190/2014, confermata da prassi e istruzioni IVA 2026. La rettifica resta “una tantum” in dichiarazione (ultimo anno ordinario o primo anno ordinario), riportando l’importo al rigo VF70 e regolando il saldo IVA in unica soluzione.