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Nelle fusioni, specie infragruppo e inverse, la gestione delle riserve in sospensione d’imposta è un’area ad alto rischio. L’art. 172 TUIR distingue tra riserve “radicali”, da ricostituire (prioritariamente con avanzo di fusione) pena tassazione immediata, e riserve “moderate”, imponibili solo se distribuite ai soci. Per queste ultime, il comma 6 limita l’obbligo di ricostituzione ai casi di avanzo di fusione o aumento di capitale eccedente. Nelle fusioni inverse può emergere un disavanzo che “consuma” il patrimonio netto dell’incorporante, includendo riserve moderate: letteralmente ciò non imporrebbe ricostituzione, ma la circolare 6/E/2022 ammette contestazioni antiabuso (art. 10-bis) se il disavanzo è costruito per assorbire selettivamente saldi in sospensione. La CGT Bergamo 27/2021, però, esclude tassazione senza effetti distributivi: la mera riclassificazione interna e l’assorbimento contabile del disavanzo non equivalgono a distribuzione.