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L’articolo evidenzia che, secondo indicazioni non pubblicate dell’Amministrazione finanziaria, anche i professionisti in regime forfettario subiscono gli effetti del principio di onnicomprensività introdotto nel reddito di lavoro autonomo. Sebbene il forfettario mantenga una disciplina autonoma (reddito calcolato sui compensi percepiti con coefficiente di redditività), le regole del TUIR sulla qualificazione del reddito vengono richiamate in via interpretativa. In senso favorevole, la Direzione Regionale Lombardia ha chiarito che i rimborsi analitici di spese per incarichi professionali non concorrono al reddito né al limite di 85.000 euro, se rispettano le condizioni di tracciabilità previste. In senso meno favorevole, la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ha ritenuto imponibile, anche per i forfettari, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta, da imputare per quote al momento dell’utilizzo in compensazione. Tali quote rilevano anche ai fini della soglia di permanenza nel regime forfettario.