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Con la Risoluzione 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due punti su impatriati e rientro di docenti/ricercatori. Per i lavoratori impatriati rientrati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, l’estensione dell’agevolazione per ulteriori 5 periodi d’imposta (al ricorrere di requisiti come figli o acquisto di immobile) non è subordinata né al “Fondo Controesodo” né a un decreto MEF mai emanato: vale come per i rientri dal 2020. L’Agenzia ribadisce inoltre la decorrenza: il secondo quinquennio parte dall’anno successivo alla fine del primo quinquennio, che decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale. Per docenti e ricercatori (art. 44 DL 78/2010), il requisito “figli” può maturare anche dopo il rientro: l’incentivo si può allungare progressivamente fino a 8, 11 o 13 anni se i figli arrivano entro la scadenza del periodo agevolato in corso.