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La Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni rese da osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), alla luce dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972. L’esenzione IVA richiede un requisito oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione alla persona) e uno soggettivo (professioni/arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 TULS o individuate da decreto ministeriale). Poiché l’iter regolatorio di osteopata e chiropratico non è completato e il chinesiologo non è professione sanitaria, le relative prestazioni sono imponibili con IVA ordinaria. Diversamente, il massaggiatore capo bagnino rientra tra le arti ausiliarie vigilate e può applicare l’esenzione se in possesso di titolo idoneo. In fatturazione, le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai emesse via SdI; per l’MCB vale l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, secondo il parere del Ministero, mentre per osteopata/chiropratico/chinesiologo si emette e-fattura.