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La Cassazione (Sez. III penale, sent. n. 5049/2026, dep. 9 febbraio 2026) ha chiarito che la cancellazione dall’albo dei commercialisti e dall’elenco dei revisori non esclude, di per sé, l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione nei procedimenti cautelari per frodi fiscali. Nel caso, un’indagine riguardava un presunto sodalizio dedito a indebite compensazioni mediante crediti inesistenti. Il GIP, pur riconoscendo i gravi indizi, aveva negato la misura per carenza di esigenze cautelari; il Tribunale di Salerno, su appello del PM, ha invece disposto i domiciliari, valorizzando professionalità delle condotte, vicinanza ai vertici e prognosi di recidiva non neutralizzata dal tempo. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso: le competenze tecniche restano spendibili anche senza iscrizione, tramite intermediazioni e canali operativi informali, mantenendo vivo il rischio cautelare.