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Il ravvedimento operoso è ammesso anche in caso di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, ma non elimina automaticamente i rischi penali. La normativa distingue tra crediti inesistenti “semplici”, privi dei requisiti per errore, e crediti inesistenti fraudolenti creati tramite documentazione falsa o artifici: una differenza che incide su sanzioni e responsabilità.
Con la riforma del D.Lgs. 87/2024, l’utilizzo di crediti inesistenti non fraudolenti comporta una sanzione del 70% dell’importo compensato, mentre in presenza di frodi la sanzione può aumentare fino al doppio. Il contribuente può regolarizzare spontaneamente versando l’importo indebitamente compensato, interessi e sanzioni ridotte. Tuttavia il credito restituito resta definitivamente inutilizzabile.
Sul piano penale, se l’importo supera 50.000 euro annui si configura il reato di indebita compensazione. Il ravvedimento non esclude la punibilità, ma l’estinzione del debito prima del giudizio consente rilevanti attenuanti sulla pena.