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La presenza di fatture false nella contabilità di una società non comporta automaticamente la responsabilità civile del revisore legale che non le abbia rilevate. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs 39/2010, in particolare l’art. 15, che disciplina la responsabilità del revisore per danni causati da inadempimento ai propri doveri, anche in concorso con altri soggetti, senza prevedere un tetto massimo (“liability cap”). Tuttavia la revisione non è un controllo investigativo o di legalità generale: è regolata dagli ISA Italia, soprattutto i principi 240 e 250, coordinati con ISA 315 e 330. Il punto decisivo è la materialità: una frode può essere penalmente rilevante ma non generare un errore significativo nel bilancio. La responsabilità nasce solo se la falsa fatturazione produce un’alterazione rilevante e se il revisore, ignorando indici di anomalia, non applica procedure adeguate e lo scetticismo professionale, con nesso causale dimostrabile.