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Il professionista può offrire prestazioni gratuite senza che ciò, da solo, giustifichi un accertamento di maggiori redditi. In ambito tributario l’Agenzia delle Entrate spesso considera la gratuità come presunzione “grave, precisa e concordante” per procedere ad accertamento analitico-induttivo, stimando i compensi con banche dati e tariffari di categoria. Tuttavia la giurisprudenza nega una presunzione di onerosità: la Cassazione (sent. 21972/2015) ritiene verosimile la gratuità soprattutto per prestazioni semplici rese a parenti o amici, anche con accordi verbali, salvo gestione palesemente antieconomica. Le Corti di giustizia tributaria confermano che la gratuità non integra automaticamente antieconomicità, mentre diventa indice di evasione se sproporzionata, ingiustificata o reiterata (Campania 7967/2025). L’ordinanza Cass. 4135/2026 ribadisce la plausibilità della gratuità e valorizza le dichiarazioni dei clienti. Oggi, con la prova testimoniale nel processo tributario, tali dichiarazioni possono risultare decisive per confutare l’accertamento. Se corroborate, possono costituire presunzioni ex art. 2729 c.c. e testimoniale ex art. 7.