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Con gli interpelli n. 48 e 49 del 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il reddito “concordato” nel concordato preventivo biennale si modifica solo nelle ipotesi tassative degli artt. 15 (lavoro autonomo) e 16 (impresa) del D.Lgs. 13/2024. Nel caso dell’interpello 48, il differenziale legato all’acquisto di un bonus edilizio da parte di un professionista è irrilevante perché non rientra tra le variazioni ammesse. Nell’interpello 49, invece, le somme derivanti da una transazione novativa incidono sul reddito d’impresa in quanto configurano una sopravvenienza attiva prevista dall’art. 16. Per l’impresa le variazioni ammesse includono, tra l’altro, plus/minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, effetti da partecipazioni “trasparenti”, utili percepiti da soggetti IRES e la maxi-deduzione del personale (per aderenti 2025-2026). Restano invece “assorbite” dal reddito concordato molte variazioni fiscali TUIR (spese telefoniche, auto non strumentali, costi non inerenti, componenti per cassa, ecc.), con attenzione al tema delle riserve in sospensione d’imposta e al nuovo affrancamento previsto dalla legge di bilancio 2026.