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Con la risposta n. 59 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA dei compensi riconosciuti a un socio che accetta di rinunciare a diritti statutari e parasociali (prima offerta, covendita, lock-up, retrocessione) che limitano la circolazione delle azioni. Secondo l’Amministrazione, tra l’impegno del socio a non fare (non esercitare diritti) e a consentire (deroghe e trasferimenti) e il pagamento pattuito sussiste un rapporto sinallagmatico: le rinunce non sono meri atti interni, ma prestazioni di servizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 DPR 633/1972 e quindi imponibili IVA. È esclusa l’esenzione prevista per le operazioni relative ad azioni, perché tale regime richiede effetti diretti sul titolo (creazione, modifica o estinzione di diritti azionari). La mera indispensabilità dell’accordo per un’operazione straordinaria non basta.