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Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 4, pubblicata il 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA del servizio di lavanderia degli indumenti personali degli ospiti di RSA. Il quesito, posto da un’Associazione, riguardava l’aliquota applicabile quando la prestazione è resa da cooperative sociali o da imprese: lavanderie industriali operano in appalto alla RSA, tracciano il servizio per singolo ricoverato, fatturano alla struttura e il costo viene poi riaddebitato all’utente. L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, n. 21 del DPR 633/1972 e la prassi sulla “gestione globale” della struttura, nonché l’aliquota del 5% per prestazioni socio-sanitarie/assistenziali rese da cooperative sociali. Tuttavia, i servizi di lavanderia, in sé, sono “generici” e non socio-assistenziali: se non rientrano nella gestione globale e restano opzionali, scontano l’IVA ordinaria, anche se resi da cooperative sociali.