4 marzo 2026
Sentenza
4 marzo 2026

Ore 10:16 - Autoriciclaggio escluso senza reato presupposto: confermati i reati tributari, rinvio sulla confisca

La Cassazione (Sez. II, sent. 8001/2026, dep. 27 febbraio 2026) annulla senza rinvio la condanna per autoriciclaggio: il reato ex art. 648-ter.1 c.p. richiede un delitto presupposto, qui individuato nell’appropriazione indebita, ma quest’ultima non è configurabile se l’amministratore–dominus dispone trasferimenti infragruppo funzionali, anche indirettamente, all’interesse del gruppo e non a un vantaggio personale. In tale scenario mancano sia la “divaricazione” tra titolo del possesso e atto dispositivo, sia il dolo di procurarsi un ingiusto profitto. Restano invece confermate le responsabilità per i reati tributari (capi C ed E) e la pena è rideterminata eliminando l’aumento per il capo G, fino a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Quanto alla confisca, la misura resta possibile sul profitto dei reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000), ma è annullata con rinvio per ricalcolarne l’ammontare alla luce dell’esclusione dell’autoriciclaggio. Le movimentazioni contestate includevano passaggi su conto personale con causali “finanziamento soci” e “restituzione”.

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