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La circolare INPS n. 22/2026 definisce le regole previdenziali per i lavoratori impegnati all’estero in progetti di cooperazione internazionale tramite ONG o enti del terzo settore. La normativa deriva dalla legge 125/2014, che attribuisce alle organizzazioni della cooperazione la responsabilità degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi del personale impiegato. I contributi devono essere versati nel rispetto del principio dell’unicità della posizione assicurativa: la contribuzione pensionistica continua quindi ad affluire alla gestione previdenziale originaria del lavoratore anche durante il periodo all’estero. Oltre alla contribuzione principale, restano dovuti anche i contributi minori, determinati in base all’inquadramento dell’organizzazione che ha stipulato il contratto. Le stesse regole si applicano anche ai rapporti di collaborazione coordinata o lavoro autonomo. La base imponibile per i contributi non è il compenso effettivo ma quello convenzionale stabilito da decreto interministeriale e aggiornato periodicamente.