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Con la sentenza Edilsud e Ferreri c. Italia del 5 marzo 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU, relativo al rispetto del domicilio, in un caso di ispezione fiscale svolta in locali ad uso promiscuo, coincidenti con la sede della società e l’abitazione del legale rappresentante. Pur essendo stato autorizzato dal pubblico ministero, l’accesso è stato ritenuto privo di garanzie sufficienti contro arbitrarietà e abusi. La Corte ha evidenziato che l’autorizzazione del PM, non motivata e considerata un mero requisito formale, non assicura un controllo sostanziale su legalità, necessità e proporzionalità della misura. Inoltre, l’ispezione aveva un perimetro troppo ampio, esteso all’intera abitazione e persino a due autovetture, senza chiari limiti oggettivi. In assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo ex post, Strasburgo ha riconosciuto ai ricorrenti 7.600 euro per danno non patrimoniale.