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Il conflitto in Medio Oriente non integra una causa di forza maggiore idonea a sospendere gli effetti fiscali del rientro in Italia. Alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR, la residenza fiscale si fonda anche sulla mera presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, computando pure le frazioni di giorno. Si tratta di un criterio oggettivo, che prescinde dalle ragioni della permanenza, anche se legate a esigenze di sicurezza personale o a eventi eccezionali come la guerra. Di conseguenza, i contribuenti rientrati temporaneamente da Paesi coinvolti nel conflitto possono acquisire la residenza fiscale italiana se superano la soglia di 183 giorni nel 2026. L’iscrizione anagrafica non è più decisiva in via assoluta, ma assume valore di presunzione relativa. Resta possibile solo dimostrare, con prova puntuale e documentata, di non aver maturato il requisito temporale previsto dalla norma vigente.