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Entro il 15 marzo 2026 i datori di lavoro del settore edile possono presentare all’INPS la domanda per ottenere la riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995, riferita ai periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. L’agevolazione spetta alle imprese classificate nei codici contributivi del settore industria e artigianato indicati dall’Istituto e riguarda esclusivamente gli operai a tempo pieno occupati per 40 ore settimanali. Restano esclusi i lavoratori part-time e i casi in cui siano applicabili altri benefici contributivi non cumulabili. La riduzione non si applica inoltre al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Per accedere allo sgravio è necessario essere in regola con DURC, obblighi di legge, contratti collettivi, imponibile contributivo e normativa su salute e sicurezza. La domanda va inviata online tramite il modulo “Rid-Edil” nel Cassetto previdenziale INPS.