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La responsabilità del consulente nelle violazioni fiscali del cliente non è automatica, ma richiede la prova di un contributo causale concreto e consapevole all’illecito. Sul piano penale, ai sensi dell’art. 110 c.p., il professionista può concorrere nei reati tributari se il suo apporto, anche esterno alla struttura societaria, risulta determinante o agevolativo nella realizzazione della condotta fraudolenta. La giurisprudenza ha chiarito che rilevano non il ruolo formale, ma il comportamento concreto e la consapevolezza dello scopo evasivo. Analoghi criteri valgono sul piano amministrativo, in base all’art. 9 del D.Lgs. 472/1997: servono pluralità di soggetti, contributo causale, realizzazione dell’illecito e volontà di cooperare. La Guardia di Finanza ha precisato che l’accertamento si fonda su elementi specifici e non su presunzioni generiche. Resta quindi esclusa ogni responsabilità oggettiva del professionista che abbia agito in buona fede nell’ambito della consulenza tecnica lecita.