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Gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla procedura fallimentare perché la legge fallimentare si applica solo a chi esercita attività commerciale. Tuttavia l’esclusione dipende dalla natura concreta dell’attività svolta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’esenzione vale solo se l’attività è realmente collegata alla terra o al ciclo biologico vegetale o animale. Se invece le attività connesse assumono un peso prevalente rispetto a coltivazione, allevamento o silvicoltura, l’impresa può essere considerata commerciale e quindi fallibile. Spetta a chi invoca l’esenzione dimostrare che l’attività rientra tra quelle agricole previste dall’art. 2135 del codice civile.
Per le società agricole la situazione è più complessa: se adottano forme tipiche delle società commerciali possono essere considerate fallibili. Tuttavia l’esenzione resta possibile se l’oggetto sociale consiste esclusivamente in attività agricole e se la società è qualificata come “società agricola”. In ogni caso non conta solo la forma giuridica dichiarata, ma soprattutto l’attività realmente svolta.