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La Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione di falsa documentazione per ottenere la garanzia del Fondo centrale per le PMI può integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Anche se il finanziamento è materialmente erogato da una banca privata, la garanzia concessa dallo Stato costituisce comunque un’utilità economica rilevante. La Corte adotta quindi una nozione ampia di “erogazione pubblica”, che non riguarda solo il trasferimento diretto di denaro, ma anche qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall’intervento pubblico. La garanzia statale assume infatti una funzione decisiva perché consente all’impresa di ottenere il credito trasferendo parte del rischio economico sul soggetto pubblico. Questo comporta una potenziale passività per il bilancio dello Stato. Di conseguenza, l’utilizzo di documentazione falsa per ottenere tale garanzia rientra nell’ambito applicativo dell’art. 640-bis del codice penale.